Il contributo è riconosciuto una tantum per ciascun lavoratore inserito in organico per un periodo di tempo superiore a 6 mesi (12 mesi in caso di contratto di somministrazione), sia per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99 che per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99.
Sono ammesse all’incentivo le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato ai sensi della Legge 68/99 per le quali sia stato rilasciato il Nulla Osta.
In particolare sono ammissibili esclusivamente le seguenti forme contrattuali:
Il contributo massimo previsto è di € 12.000, nei limiti descritti nella seguente tabella in relazione al tipo di contratto e alla persona destinataria (età, % invalidità, disabilità psichica mentale, psichica intellettiva e sensoriale) per la quale è richiesto l’incentivo.
Tipologia contratto | Fascia 1 | Fascia 2 >=50 anni o >74% o disabilità psichica mentale, psichica intellettiva o sensoriale |
Contratto a tempo indeterminato / apprendistato (su base 12 mesi) | 9.600,00 € | 12.000,00 € |
Contratto a tempo determinato (Max 12 mesi) |
N mesi x 600 € (Max 7.200 €) |
N mesi per 750 € (Max 9.000 €) |
Ciascun datore di lavoro potrà presentare richiesta per non più di 3 destinatari a valere sulla medesima annualità.
La durata minima del contratto incentivabile è di almeno 6 mesi (> 180gg) sia per le aziende non in obbligo che per le aziende in obbligo. In caso di interruzione anticipata del contratto per cause non imputabili all’azienda l’incentivo viene riparametrato in relazione ai mesi interi effettivamente lavorati, ferma restando la durata minima di 6 mesi (12 mesi in caso di contratto di somministrazione.
In caso di rapporto di lavoro part-time l’importo è riconosciuto per intero se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 30 ore settimanali. In caso di orario inferiore alle 30 ore settimanali l’importo è riparametrato secondo la seguente formula:
Importo spettante = (Importo spettante full time/30)*ore part time
In caso di riduzione dell’orario di lavoro nel corso della durata del contratto l’importo sarà riparametrato di conseguenza tenendo conto dell’orario più basso. Non sono incentivabili rapporti di lavoro con un impegno settimanale inferiore a 12 ore.
Il valore dell’incentivo è determinato in relazione alla durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all’assunzione e potrà essere riparametrato in sede di liquidazione in caso di riduzione del periodo contrattuale o dell’orario di lavoro. In caso di proroghe o trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all’assunzione, il soggetto beneficiario dovrà presentare una nuova domanda, il cui valore sarà determinato al netto dell’incentivo già riconosciuto. In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato verrà riconosciuta la differenza tra il massimale erogabile e quanto già erogato nella precedente richiesta.
Qualora al momento della proroga o trasformazione non sia ancora stata presentata una richiesta di contributo sul precedente rapporto attivato, sarà possibile presentare un’unica richiesta di contributo per tutto il periodo contrattuale.
L’incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato), nella stessa azienda, o in imprese ad essa collegate, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l’incentivo.
Per eventuali ulteriori dubbi sull’ammissibilità si rimanda alle FAQ relative al presente dispositivo disponibili sul sito www.contributifrd.it .